Nel 2014 è stato introdotto l’obbligo di diagnosi energetica. L’obbligo che rappresenta una preziosa opportunità per le imprese e il pianeta, grazie alla promozione dell’efficienza energetica che permette di contenere i costi e favorire la sostenibilità ambientale.
Perché è stato introdotto quest’obbligo?
Per raggiungere l’obiettivo nazionale di risparmio energetico, stabilito dalla SEN, entro il 2020, attraverso la riduzione di milioni di TEP.
La diagnosi energetica ha l’obiettivo di disegnare la struttura energetica aziendale – per ogni vettore energetico presente – identificando un quadro completo ed esaustivo della realtà dell’impresa, potendo così attuare interventi mirati, appunto, al raggiungimento dell’efficienza energetica.
Identificare l’impresa per la diagnosi energetica
Le imprese obbligate a diagnosi energetica sono le Grandi Imprese e quelle a forte consumo di energia. A tale scopo è necessario stabilire se l’impresa è associata, collegata o autonoma. Ciò è possibile calcolando il numero dei soggetti occupati – ULA – e gli importi finanziari.
Impresa associata: l’impresa che detiene, da sola o insieme ad una o più imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa; si può raggiungere la quota del 25% se vi sono investitori quali:
- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche che investono fondi propri in imprese non quotate;
- università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, tra cui fondi di sviluppo regionale;
- enti pubblici locali, con bilancio inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti.
È necessario aggiungere ai propri dati anche quelli dell’impresa associata, in proporzione alla percentuale di partecipazione.
Impresa collegata: sono imprese collegate quelle tra cui sussiste una delle seguenti tipologie di relazioni:
- un’altra impresa detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- un’altra impresa detiene voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- un’altra impresa ha il diritto, in virtù di clausola o contratto, di esercitare influenza dominante;
- un’altra impresa, in accordo con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
Impresa autonoma: il capitale dell’impresa stessa non consente di determinare da chi è posseduto; l’impresa dichiara, quindi, in buona fede, l’inesistenza di imprese associate o collegate.
Sito produttivo: cos’è e come identificarlo
Il sito produttivo è una località geograficamente ben definita in cui sono prodotti beni e/o servizi, entro cui l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa.
Se un’impresa ha dei siti collegati in un unico sistema di rete – acquedotti, oleodotti – può considerare il sistema come un unico sito virtuale, quindi sottoporre a diagnosi la rete che collega i diversi siti.
Per le grandi imprese di trasporto i siti produttivi comprendono sia i luoghi dove si svolgono le attività, quindi officine, uffici, sia il trasporto stesso.
Esistono poi i siti produttivi di natura temporanea, il cui fine è eseguire uno specifico lavoro per un periodo di tempo limitato. La durata minima dell’attività deve essere di 4 anni.
Come individuare i siti produttivi con la clusterizzazione
I siti produttivi non devono necessariamente essere di proprietà dell’impresa, deve averne però il controllo dell’uso e dell’energia.
I siti dell’impresa che fanno capo ad un’unica partita IVA, o il gruppo di imprese con un unico bilancio consolidato, o il gruppo di imprese associate o collegate, hanno la possibilità di eseguire la diagnosi energetica solo su un gruppo significativo dei propri siti.
Ciò avviene attraverso la clusterizzazione, metodologia di campionamento proposta da Enea.
Il campione prescelto di siti è costituito da una percentuale decrescente di ciascun gruppo per fascia di consumo. Si parte dal 50% dei siti per la fascia di consumi più alta, fino ad arrivare al 10% per la fascia più bassa.
Si escludono i siti ad uso residenziale che appartengono al patrimonio immobiliare dell’impresa e va calcolato il consumo annuo di ciascun altro sito dell’impresa.
Cosa rileva la diagnosi energetica e che scopo ha?
La diagnosi energetica identifica come l’energia viene gestita e consumata:
- come e dove l’energia entra nell’impianto
- come è ripartita e dove è utilizzata
- come si trasforma tra i punti di ingresso e i suoi utilizzi
- come può essere utilizzata in modo più efficace ed efficiente.
Qual è lo scopo?
L’azienda viene suddivisa in aree funzionali:
- si acquisiscono i dati energetici dai contatori generali dello stabilimento;
- si costruiscono inventari energetici;
- si calcolano gli indici di prestazione energetica globali e per ogni area funzionale;
- si confrontano tali indici con i benchmark di mercato;
- si individua un percorso con interventi di efficienza energetica.
Lo scopo finale è, dunque, raggiungere maggiore competitività del sistema produttivo e sostenibilità energetica.
Come effettuare la diagnosi energetica in un’impresa multisito
Le imprese multisito obbligate devono effettuare la diagnosi energetica su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per poter tracciare un quadro chiaro della prestazione energetica dell’intera impresa, in modo da individuare le opportunità di miglioramento più significative.
Nella fase di trasmissione dei dati all’Enea saranno elencati tutti i siti dell’impresa, quindi il loro consumo annuale, indicando quali sono i siti sottoposti a diagnosi, motivandone la scelta.
Le sanzioni per mancata diagnosi sono applicate all’impresa, non al sito produttivo. È chiaro che l’impresa non è esentata dall’obbligo di diagnosi energetica, anche una volta applicata la sanzione.
Sistema di monitoraggio e diagnosi energetica: tanti vantaggi per la tua impresa
La diagnosi energetica si basa su dati relativi al consumo di energia, i quali devono essere misurati e rintracciabili.
Per questo è necessario introdurre un sistema di monitoraggio, che deve essere implementato nell’anno di riferimento per il calcolo dei consumi con la diagnosi energetica.
L’impresa è esentata dall’obbligo se ha adottato come sistema di gestione l’ISO 50001 a condizione che questo includa un audit energetico conforme al D. Lgs. 102/21014.
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