La riforma del D. L. 131/2023 ridefinisce il meccanismo delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo energetico che decorre dal 1° gennaio 2024. Sono molte le novità a riguardo, ad esempio: la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) dispone il portale elettrivori (creando di fatto una nuova definizione per le imprese a forte consumo energetico); le imprese incluse negli elenchi della CSEA del 2013 e del 2014 sono escluse dal neo meccanismo di agevolazione e dal 2024 scompaiono gli scaglioni di agevolazione a favore di una definizione più precisa.
Le imprese che registrano grandi consumi di energia elettrica possono approfittare di questa opportunità per recuperare importanti somme di denaro e gestire in modo ottimale le risorse a disposizione. Conosciamo insieme come accedere all’agevolazione, i requisiti e gli obblighi delle imprese.
Da energivori ad elettrivori con la riforma che decorre dal 1° gennaio 2024
Il Decreto-Legge n. 131 del 29 settembre 2023 è stato aggiornato e coordinato con la legge di conversione n. 169 del 27 novembre 2023; una riforma che decorre dal 1° gennaio 2024, sopraggiunta per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022.
Le imprese che dimostrano di aver sostenuto un consumo di energia elettrica superiore a 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza possono accedere alle agevolazioni riconosciute dallo Stato se possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
- operano in uno dei settori definiti ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- non operano nei settori considerati ad alto rischio o a rischio di rilocalizzazione, ma negli anni 2022 e 2023 hanno beneficiato delle agevolazioni riconosciute dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore» – imprese incluse negli elenchi energivori redatti dalla CSEA;
- sono considerate ammissibili secondo il punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.
Sono escluse le imprese che, sebbene in possesso dei requisiti sopra menzionati, sono in stato di difficoltà. Inoltre, non sono più considerate imprese energivore le aziende che secondo il precedente ordinamento (decreto ministeriale del 21 dicembre 2017) rientravano perché inserite negli elenchi della CSEA del 2013 e del 2014.
Il nuovo meccanismo di agevolazione per le imprese energivore risulta più accessibile, in quanto non include i requisiti relativi all’incidenza dei costi dell’energia sul VAL (Valore Aggiunto Lordo) dell’impresa.
Nell’allegato 1 della comunicazione della Commissione europea sono individuati i settori ad alto rischio e a rischio di rilocalizzazione insieme al corrispettivo codice NACE. Quest’ultimo rappresenta l’abbreviazione di “classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee”, quale sistema di classificazione e definizione delle attività economico-industriali negli Stati dell’Ue.
Imprese energivore/elettrivori: agevolazioni 2024
- per le imprese ad alto rischio di rilocalizzazione il contributo è pari al 15% della componente degli oneri generali di sistema oppure allo 0,5% del VAL dell’impresa;
- per le imprese a rischio di rilocalizzazione il contributo è pari al 25% della componente degli oneri generali di sistema oppure all’1% del VAL.
Le realtà che coprono almeno il 50% del proprio consumo energetico mediante fonti energetiche che non emettono carbonio, con almeno il 10% assicurato tramite contratto di approvvigionamento o almeno il 5% garantito da energia prodotta in sito o in sua prossimità, il contributo si riduce ed è pari al 15% della componente degli oneri di sistema o allo 0,5% del VAL; - per le imprese già incluse negli elenchi energivori il contributo da versare varia negli anni:
- dal 2024 al 2026 il contributo è pari al 35% della componente degli oneri generali di sistema oppure all’1,5% del VAL;
- nel 2027 il contributo è pari al 55% della componente degli oneri di sistema oppure al 2,5% del VAL;
- nel 2028 il contributo è pari all’80% della componente degli oneri di sistema oppure al 3,5 del VAL.
Anche in questo caso viene riconosciuta una riduzione a chi impiega fonti energetiche che non emettono carbonio per coprire almeno il 50% del proprio fabbisogno energetico, con almeno il 10% assicurato tramite contratto di approvvigionamento o almeno il 5% garantito da energia prodotta in sito o in sua prossimità. In questo caso la riduzione prevista per gli anni inclusi dal 2024 al 2028 è pari al 35% oppure all’1,5% del VAL.
Green conditionality: gli obblighi delle imprese
- attuare le raccomandazioni indicate nel rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
- ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
- investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra, al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea.