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Imprese energivore: cambia il meccanismo per l’accesso alle agevolazioni

Indice dei contenuti

La riforma del D. L. 131/2023 ridefinisce il meccanismo delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo energetico che decorre dal 1° gennaio 2024. Sono molte le novità a riguardo, ad esempio: la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) dispone il portale elettrivori (creando di fatto una nuova definizione per le imprese a forte consumo energetico); le imprese incluse negli elenchi della CSEA del 2013 e del 2014 sono escluse dal neo meccanismo di agevolazione e dal 2024 scompaiono gli scaglioni di agevolazione a favore di una definizione più precisa.

 

Le imprese che registrano grandi consumi di energia elettrica possono approfittare di questa opportunità per recuperare importanti somme di denaro e gestire in modo ottimale le risorse a disposizione. Conosciamo insieme come accedere all’agevolazione, i requisiti e gli obblighi delle imprese.

 

 

 

Da energivori ad elettrivori con la riforma che decorre dal 1° gennaio 2024

 

Il Decreto-Legge n. 131 del 29 settembre 2023 è stato aggiornato e coordinato con la legge di conversione n. 169 del 27 novembre 2023; una riforma che decorre dal 1° gennaio 2024, sopraggiunta per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022.

 

Le imprese che dimostrano di aver sostenuto un consumo di energia elettrica superiore a 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza possono accedere alle agevolazioni riconosciute dallo Stato se possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

 

  • operano in uno dei settori definiti ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
  • operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
  • non operano nei settori considerati ad alto rischio o a rischio di rilocalizzazione, ma negli anni 2022 e 2023 hanno beneficiato delle agevolazioni riconosciute dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore» – imprese incluse negli elenchi energivori redatti dalla CSEA;
  • sono considerate ammissibili secondo il punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.

 

Sono escluse le imprese che, sebbene in possesso dei requisiti sopra menzionati, sono in stato di difficoltà. Inoltre, non sono più considerate imprese energivore le aziende che secondo il precedente ordinamento (decreto ministeriale del 21 dicembre 2017) rientravano perché inserite negli elenchi della CSEA del 2013 e del 2014.

 

Il nuovo meccanismo di agevolazione per le imprese energivore risulta più accessibile, in quanto non include i requisiti relativi all’incidenza dei costi dell’energia sul VAL (Valore Aggiunto Lordo) dell’impresa.

 

Nell’allegato 1 della comunicazione della Commissione europea sono individuati i settori ad alto rischio e a rischio di rilocalizzazione insieme al corrispettivo codice NACE. Quest’ultimo rappresenta l’abbreviazione di “classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee”, quale sistema di classificazione e definizione delle attività economico-industriali negli Stati dell’Ue.

Imprese energivore/elettrivori: agevolazioni 2024

 

Alle imprese che rientrano negli elenchi definiti dalla CSEA – e dunque ammesse in qualità di imprese energivore/elettrivori – sono riconosciute agevolazioni connesse ai contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico a sostegno delle fonti rinnovabili (Tariffa/componente Asos). Il livello di contribuzione varia in base alla tipologia di impresa e viene riconosciuta una riduzione importante a chi ricorre all’impiego di fonti energetiche che non emettono carbonio. Nello specifico:
  1. per le imprese ad alto rischio di rilocalizzazione il contributo è pari al 15% della componente degli oneri generali di sistema oppure allo 0,5% del VAL dell’impresa;
  2. per le imprese a rischio di rilocalizzazione il contributo è pari al 25% della componente degli oneri generali di sistema oppure all’1% del VAL.
    Le realtà che coprono almeno il 50% del proprio consumo energetico mediante fonti energetiche che non emettono carbonio, con almeno il 10% assicurato tramite contratto di approvvigionamento o almeno il 5% garantito da energia prodotta in sito o in sua prossimità, il contributo si riduce ed è pari al 15% della componente degli oneri di sistema o allo 0,5% del VAL;
  3. per le imprese già incluse negli elenchi energivori il contributo da versare varia negli anni:
  • dal 2024 al 2026 il contributo è pari al 35% della componente degli oneri generali di sistema oppure all’1,5% del VAL;
  • nel 2027 il contributo è pari al 55% della componente degli oneri di sistema oppure al 2,5% del VAL;
  • nel 2028 il contributo è pari all’80% della componente degli oneri di sistema oppure al 3,5 del VAL.
    Anche in questo caso viene riconosciuta una riduzione a chi impiega fonti energetiche che non emettono carbonio per coprire almeno il 50% del proprio fabbisogno energetico, con almeno il 10% assicurato tramite contratto di approvvigionamento o almeno il 5% garantito da energia prodotta in sito o in sua prossimità. In questo caso la riduzione prevista per gli anni inclusi dal 2024 al 2028 è pari al 35% oppure all’1,5% del VAL.

 

Per ogni anno – e in ciascun caso – i contributi non possono essere inferiori al prodotto tra 0,5% €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

Green conditionality: gli obblighi delle imprese

Le imprese che accedono alle agevolazioni riconosciute per il forte consumo di energia elettrica sono tenute a rispettare obblighi precisi. Primo tra tutti l’esecuzione della diagnosi energetica, a cui si aggiunge l’attuazione di una delle seguenti misure:
  • attuare le raccomandazioni indicate nel rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
  • ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  • investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra, al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea.
Nella dichiarazione dei consumi utile all’inserimento dell’impresa negli elenchi degli energivori/elettrivori del 2024 compare una sezione denominata “Green Conditionality”, rappresentando di fatto la parte in cui l’impresa dichiara di adottare misure per l’uso efficiente dell’energia e di essere titolare di una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del D. L. 102/2014 comunicata all’ENEA.

Cosa fare per accedere all’agevolazione: il portale elettrivori

La CSEA ha disposto il portale elettrivori (per le imprese energivore) destinato ad accogliere le dichiarazioni delle imprese interessate all’inserimento negli elenchi degli energivori/elettrivori. Il Portale sarà aperto per la sessione suppletiva secondo le modalità e le tempistiche che saranno definite dall’ARERA, probabilmente da febbraio 2024.

Chi controlla e cosa rischiano le imprese inadempienti

A vigilare sul rispetto degli obblighi sopra indicati sono diversi enti, in particolare l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), che effettua i controlli per accertare l’adempimento all’obbligo di diagnosi energetica, anche nel caso in cui l’impresa interessata adotta un sistema di gestione per l’energia conforme alla norma ISO 50001. Inoltre, collaborando con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e l’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), verifica l’adozione delle misure connesse alla diagnosi energetica di cui sopra.
Al GSE spetta verificare la sussistenza dei requisiti relativi alla copertura del proprio fabbisogno energetico con fonti che non emettono carbonio,  e comunicare – entro il 30 giugno di ogni anno – l’esito di tutti i controlli effettuati al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e all’ARERA.
Le imprese inadempienti devono rimborsare l’intero importo delle agevolazioni percepite e potranno beneficiare di ulteriori agevolazioni solo quando il “debito” sarà completamente saldato.

ARERA, CSEA, MASE: i compiti degli enti

L’ARERA è l’ente incaricato della definizione delle modalità e dei tempi con cui le imprese interessate alle agevolazioni presentano istanza. Inoltre, spetta all’Agenzia definire le modalità mediante cui la CSEA verifica il possesso dei requisiti connessi al settore operativo delle imprese – dunque al codice ATECO – e costituire l’elenco delle imprese a forte consumo energetico, curandone l’aggiornamento negli anni. Sempre l’ARERA definisce le modalità di calcolo del VAL e del consumo realizzato dall’impresa, le modalità di riconoscimento delle agevolazioni e le modalità per la copertura delle attività di controllo svolte dagli enti a valere sulla componente Asos.
Sentita l’ARERA, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica definisce le modalità e i criteri per il soddisfacimento dei requisiti relativi al consumo, all’adempimento degli obblighi e alla copertura del fabbisogno energetico con fonti senza emissioni di carbonio. Inoltre, è compito del MASE stabilire i termini e le modalità per la presentazione, da parte delle imprese interessate, della proposta di ammissione del settore o del sottosettore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.
La CSEA dovrà inviare annualmente al MASE, alle Camere e all’ARERA una relazione sull’andamento dell’applicazione del regime di agevolazioni e provvedere agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, comma 6 della Legge 234/2012.
Infine, è compito del MASE individuare l’esperto indipendente incaricato della valutazione ex post del regime di agevolazioni.

Consulenza energivori: il nostro supporto, reale ed efficace

Il meccanismo delle agevolazioni per le imprese energivore cambia forma ampliando la possibilità di accesso a più imprese. Cambia la modalità di riconoscimento dell’agevolazione, compare la green conditionality e cambiano gli allegati di riferimento per individuare le imprese ammesse all’agevolazione.
Insieme ai nostri consulenti, puoi scoprire se la tua impresa possiede i requisiti previsti dal nuovo meccanismo e ottenere le agevolazioni riconosciute dallo Stato, evitando tutti gli impedimenti del caso, come l’esclusione dagli elenchi per dichiarazioni errate o richieste di rimborso dell’agevolazione riconosciuta per inadempimento degli obblighi richiesti.
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