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Gas fluorurati: prorogata la validità dei certificati

Indice dei contenuti

I dettagli sulla circolare del MATTM e la normativa che disciplina i gas fluorurati.

 

Il Ministero dell’Ambiente aggiorna quanto dichiarato in precedenza riguardo la validità dei certificati per imprese e persone fisiche in materia di gas fluorurati. Approfondiamo la circolare dell’8 maggio e le azioni da compiere nel rispetto dei Regolamenti UE e le norme nazionali di riferimento.

 

Il MATTM e la proroga in materia di validità dei certificati FGAS

 

In data 8 maggio 2020 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) aggiorna quanto dichiarato nella circolare del 23 marzo 2020 (prot. n. 20460) e si pronuncia nuovamente in merito alla validità di certificazioni, attestati, permessi e altri atti relativi agli FGAS.

 

Con la nuova circolare il ministero chiarisce alcuni aspetti applicativi dell’articolo 103, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2019. Quest’articolo è stato modificato in fase di conversione (Legge n. 27 del 24 aprile 2020) e disciplina la sospensione dei termini nei provvedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

 

Dunque, la circolare del MATTM annuncia che la validità dei certificati rilasciati ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018 alle persone fisiche e alle imprese in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 è prorogata per ulteriori 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19.

 

Pertanto, gli organismi riconosciuti da ACCREDIA e designati dallo stesso Ministero – normalmente incaricati del rilascio e del rinnovo di tali certificazioni – possono accedere alla pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate e provvedere all’estensione della validità dei certificati da loro rilasciati, ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati.

 

ACCREDIA si adopererà per monitorare l’attività degli organismi di certificazione. Unioncamere, invece, tramite il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici utili alla comunicazione degli organismi.

 

Infine, si precisa che – a seguito di tale circolare – le persone e le imprese interessate dalla proroga resteranno visibili nella “Sezione C – Sezione delle persone e delle imprese certificate” del Registro nazionale.

 

Gas fluorurati: definizione e soggetti interessati dalla proroga

 

Secondo il protocollo di Kyoto, i gas fluorurati (FGAS) sono: il biossido di carbonio (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (N20) e i gas fluorurati di origine antropica.

 

Si tratta di gas che vengono impiegati in diversi campi e che vengono ancor più definiti nell’articolo 2 del Regolamento UE di riferimento – n. 517/2014 – il quale include: i perfluorocarburi, l’esafluoro di zolfo, gli idrofluorocarburi e gli altri contenenti fluoro elencati nell’allegato 1 del Regolamento o miscele che contengono queste sostanze.

 

Gli FGAS vengono trattati da precise persone fisiche e imprese, quali:

 

  • Operatori che trattano apparecchiature e sistemi contenenti gas fluorurati, incluso il personale tecnico e le imprese coinvolte in attività collegate alle apparecchiature;
  • Utilizzatori di SF6 nella pressofusione del magnesio e per il riempimento degli pneumatici;
  • Produttori, importatori ed esportatori di gas fluorurati.

 

Questi soggetti sono tenuti a rispettare le disposizioni incluse nel D.P.R. n. 146/2018, il quale recepisce e attua quanto previsto nel suddetto Regolamento UE. Importantissimi sono i controlli da effettuare relativi alla verifica di eventuali perdite di FGAS.

 

Apparecchiature e impianti con gas fluorurati: quali sono?

 

Le apparecchiature di gas fluorurati sono: quelle per la refrigerazione, quelle per il condizionamento d’aria, le pompe di calore fisse, gli impianti fissi di protezione antincendio ed estintori, i quadri e gli apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione e le apparecchiature contenenti solventi.

 

A questi vanno aggiunti gli impianti caratterizzati dal ciclo di Rankine e gli accessori, i contenitori, le strutture di sostegno il cui impiego è associato alla generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica.

 

Regolamento UE e decreto nazionale: norme di riferimento per il trattamento degli FGAS

 

Il trattamento degli FGAS e delle apparecchiature coinvolte viene disciplinato dal Regolamento UE n. 517/2014 e dal D.P.R. nazionale che lo recepisce e ne prevede l’applicazione, ossia il n.146/2018.

Il Regolamento UE sostituisce il precedente CE n. 842/2006 (abrogato); è entrato in vigore il 9 giugno 2014 ed è stato applicato a partire dal 1° gennaio 2015. Questo mira a proteggere l’ambiente mediante disposizioni volte a ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra (FGAS). Il Regolamento si esprime in merito a:

 

  • Controllo delle perdite di FGAS (articoli 4 e 5)
  • Obblighi di recupero (art. 8)
  • Obbligo di certificazione delle persone fisiche e delle imprese (art. 10)
  • Controllo dell’uso degli FGAS (art. 13)

 

Il Regolamento prevede che la vendita degli FGAS sia effettuata esclusivamente ai soggetti dotati di certificazione. Ma di quale certificazione parliamo?

 

Della certificazione disposta dal D.P.R. n.146/2018, la quale – agli articoli 7 e 8 – prevede che le persone fisiche e le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra devono possedere un certificato. Questo viene richiesto tramite istanza e rilasciato dagli organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA e designati dal MATTM.

 

Normalmente, il certificato vale 10 anni nel caso di persone fisiche e 5 anni per le imprese; questi vanno rinnovati entro 60 giorni prima della scadenza. Chi intende conseguire la certificazione deve attenersi alla procedura determinata dal D.P.R. di riferimento.

 

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