L’introduzione al Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) svolge un ruolo fondamentale nel contesto della gestione del cambiamento climatico.
Questo strumento strategico fornisce una panoramica delle sfide che il cambiamento climatico presenta al contesto nazionale, nonché delle strategie e delle azioni pianificate per mitigare gli impatti negativi e sfruttare le opportunità emergenti.
Esploriamo insieme l’iter giuridico che ha condotto all’introduzione del PNACC nell’ordinamento giuridico italiano, le sue implicazioni pratiche e il legame che sussiste tra gli obiettivi del piano e il principio del Do Not Significant Harm (DNSH) che sta alla base delle misure previste dal PNRR.
Il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici: struttura e funzione
Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), con decreto n. 434 del 21 dicembre 2023, ha approvato il PNACC, Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.
É stato un passo fondamentale per la pianificazione e l’attuazione di azioni di adattamento al cambiamento climatico in Italia, in linea con i provvedimenti internazionali sul tema, come la Strategia di adattamento che la Commissione europea ha pubblicato nel 2021.
Il Piano rappresenta il risultato di una serie di iniziative ambientali iniziate nel 2015, anno in cui il Ministero dell’Ambiente ha elaborato un documento strategico contenente i criteri d’azione per fronteggiare i cambiamenti climatici, ovvero la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC).
Dopo un lungo iter di approvazione, a dicembre 2023 il MASE ha approvato il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici: un documento programmatico con 300 misure di contenimento e strategie di adattamento a fenomeni quali il riscaldamento globale e gli eventi naturali che ne conseguono.
La struttura del PNACC è così articolata:
1. Quadro giuridico di riferimento;
2. Quadro climatico nazionale;
3. Impatti dei cambiamenti climatici in Italia e vulnerabilità settoriali;
4. Misure e azioni del PNACC;
5. Modalità di finanziamento per l’adattamento ai cambiamenti climatici;
6. Governance dell’adattamento.
Da una parte il PNACC ha come obiettivo la costruzione di un contesto organizzativo improntato sulla definizione di struttura e criteri di governance e sullo sviluppo delle conoscenze; dall’altra parte costruisce una cornice di riferimento per la pianificazione e la realizzazione delle azioni concrete da intraprendere come misure di contrasto e contenimento al cambiamento climatico.
La dichiarazione DNSH e le misure di tutela dell’ecosistema
- non provocare significative emissioni di gas serra (Obiettivo climatico 1 – Mitigazione dei cambiamenti climatici);
- non apportare un maggiore impatto negativo sul clima, attuale e futuro, sulle persone, sulla natura e sui beni (Obiettivo climatico 2 – Adattamento ai cambiamenti climatici);
- non danneggiare lo stato dei corpi idrici, né comporta il deterioramento delle loro qualità o la riduzione del loro potenziale ecologico (Obiettivo climatico 3 – Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine);
- non provocare significative inefficienze nell’uso di materiali riciclati o recuperati, non alimenta l’aumento dei rifiuti, il loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali a lungo termine (Obiettivo climatico 4 – Transizione verso l’economia circolare);
- non comportare l’aumento delle emissioni nocive nell’aria, nel suolo e nell’acqua (Obiettivo climatico 5 – Prevenzione e riduzione dell’inquinamento);
- non danneggiare le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi, lo stato di conservazione degli habitat e delle specie (Obiettivo climatico 6 – Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi).