loader image
Risparmia
Energia
Risparmia
Energia
Risparmia
Energia

Bando efficienza energetica: più di 10 milioni a favore delle micro e piccole imprese lombarde

6295c18416b43

Pacchetto energia: la Regione Lombardia stanzia più di 10 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico come sostegno ai settori del commercio, della ristorazione e dei servizi.   Il pacchetto energia della Lombardia prevede tre bandi; il primo bando per l’efficienza energetica è rivolto ai settori del commercio, della ristorazione e dei servizi. La Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo sostengono le micro e piccole imprese del territorio; un contributo a fondo perduto erogato per fronteggiare l’aumento dei costi energetici che le imprese stanno affrontando, anche a causa della guerra in Ucraina. Gli altri due bandi usciranno a breve: uno a favore delle imprese artigiane e l’altro per gli impianti natatori e del ghiaccio, per un totale complessivo di circa 65 milioni di euro. Vediamo di seguito in cosa consiste questo primo bando del pacchetto energia e quali sono le spese ammissibili per gli interventi di efficientamento energetico.   Agevolazione micro e piccole imprese: cosa prevede il bando   La prima agevolazione del pacchetto energia consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute dalle micro e piccole imprese che posseggono determinati requisiti per poter accedere al bando. Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 10.745.500,00 euro, una parte è a carico della Regione Lombardia e l’altra a carico delle Camere di Commercio lombarde. La domanda di partecipazione va trasmessa esclusivamente in via telematica tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 10.00 del 15 giugno 2022 fino alle ore 16.00 del 15 dicembre 2022.   Il contributo è assegnato con procedura a sportello, secondo l’ordine cronologico. Qualora vi sia un esaurimento delle risorse prima del 15 dicembre 2022 Unioncamere Lombardia (soggetto gestore del bando) provvede alla chiusura anticipata dei termini per la presentazione delle domande.   Beneficiari bando efficienza energetica: chi sono   Possono accedere al bando le micro e piccole imprese le cui attività rientrano nei settori del commercio e pubblici esercizi e servizi; nello specifico vi rientrano:   commercio al dettaglio; attività dei servizi di ristorazione; attività editoriali; attività di servizi d’informazione e altri servizi informatici; attività immobiliari per conto terzi; attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese; istruzione; attività sportive di intrattenimento e divertimento; riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa.   Requisiti obbligatori: come accedere al bando   É necessario che le imprese siano in possesso del codice ATECO primario o secondario riferito alla sede in cui sarà effettuato l’intervento; ciò dalla data di presentazione della domanda fino all’erogazione del contributo. I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:    essere micro e piccole imprese; essere regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese da almeno 12 mesi; essere in regola con il pagamento del diritto camerale; avere la sede operativa oggetto d’intervento in Lombardia; avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non vi siano cause di divieto, di decadenza o di sospensione; non essere in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o situazione equivalente; non rientrare nelle esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento Ue 1407/2013; avere assolto gli obblighi contributivi (DURC).   Spese ammissibili al contributo: quali sono   Il contributo a fondo perduto copre gli investimenti per interventi di efficientamento energetico. È necessario che l’investimento minimo sia di almeno 4.000 euro; il contributo copre il 50% delle spese ammissibili ed è erogato per un importo massimo di 30.000 euro. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo.   In fase di presentazione della domanda l’impresa deve inoltrare la relazione di un tecnico iscritto al relativo ordine professionale. Nella relazione devono esserci i dettagli degli investimenti o delle soluzioni impiantistiche implementate; dalle spese deve essere possibile riscontrare il risparmio energetico che si è ottenuto a seguito dell’intervento di efficientamento energetico. Ai fini del contributo sono accettate le seguenti spese:   acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microgenerazione; impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo; acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione di quelli usati nel sito oggetto d’intervento; acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa o a pompe di calore in sostituzione delle vecchie caldaie; acquisto e installazione di raffrescatori/raffredatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti; acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici; acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo a sostituzione di quelli tradizionali; costi per opere murarie e impiantistiche se correlati e funzionali all’installazione dei beni oggetto di investimento; spese tecniche di consulenza per la realizzazione dell’intervento.   Le spese ammissibili sono quelle che rientrano nel periodo che va dal 26 aprile 2022 al 15 dicembre 2022; farà fede la data presente in fattura. Tutte le spese sono considerate al netto dell’IVA e devono essere intestate al soggetto beneficiario. Le attrezzature tecnologiche sono ammesse anche se acquistate mediante leasing finanziario, nel rispetto di specifiche condizioni presenti nel bando.   Valutazione punteggio: efficienza energetica e certificazioni ambientali   Le domande presentate dalle micro e piccole imprese ricevono una valutazione sulla base di un punteggio che va da 0 a 100. Per poter accedere al contributo è necessario raggiungere un punteggio di 40 punti.   L’istruttoria tecnica è effettuata considerando i seguenti criteri di valutazione:   coerenza con le finalità della misura oggetto del bando: produzione dichiarata da fonti rinnovabili attraverso uno o più interventi relativi ai primi due punti dell’elenco delle spese ammissibili. Il possesso di questo requisito assegna 20 punti; capacità di generare efficienza energetica: riduzione dichiarata in domanda dei consumi energetici complessivi del sito produttivo misurati in TEP evitati; ciò grazie all’acquisto e all’installazione di macchinari rientranti tra il terzo e il settimo punto dell’elenco delle spese ammissibili. Il punteggio assegnato va da 0 a 60 in base alla percentuale della riduzione; caratteristiche distintive delle imprese: presenza di sistemi di certificazione ambientale e

Come utilizzare il credito d’imposta energia elettrica: i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

6285feed6925c

L’Agenzia delle Entrate chiarisce come può essere utilizzato il credito d’imposta a favore delle imprese energivore e non energivore.   I crediti d’imposta energia e gas hanno subito diversi incrementi che hanno interessato le imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e quelle non energivore e non gasivore. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 13 maggio 2022 con cui fornisce chiarimenti in merito al credito d’imposta energia elettrica previsto per le imprese energivore e per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia. Il credito d’imposta energia elettrica è stato riconosciuto mediante l’applicazione di diversi provvedimenti in cui è spiegato nel dettaglio chi può beneficiarne e in che modo utilizzarlo. Vediamoli di seguito.   Decreto Sostegni-ter: credito d’imposta energivori primo trimestre   Il Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 (Decreto Sostegni-ter) ha concesso un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel primo trimestre 2022. Il contributo è a favore delle imprese energivore; per poterne beneficiare è necessario essere in possesso della documentazione che certifica tale spesa.   Le imprese energivore che possono ottenere il contributo devono aver subito un incremento superiore al 30% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto di imposte ed eventuali sussidi, rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.   Nell’agevolazione rientrano solo le spese sostenute per l’acquisto della componente energetica, quindi costi per energia elettrica, dispacciamento e commercializzazione. In fattura rientrano nella voce “spesa per la materia energia”.   Decreto Energia: credito d’imposta energivori secondo trimestre   Il Decreto Legge 1° marzo 2022 n. 17 (Decreto Energia) ha rideterminato il contributo straordinario a favore delle imprese energivore. Il credito d’imposta passa dal 20% al 25%, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata e utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022. Il credito d’imposta del 25% è destinato alle imprese energivore per l’acquisto di energia elettrica consumata nel secondo trimestre 2022.   Possono beneficiare del contributo le imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo allo stesso periodo dell’anno 2019.   Il credito d’imposta è riconosciuto anche per la spesa di energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In questo caso l’aumento del costo per kWh va calcolato sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.   Decreto Ucraina: credito d’imposta imprese non energivore   Il Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 (Decreto Ucraina) ha riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta del 12% a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata e utilizzata durante il secondo trimestre 2022 (dal 1° aprile al 30 giugno). Il contributo è a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia.   Le imprese non energivore possono beneficiare del credito d’imposta a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del prezzo dello stesso periodo dell’anno 2019. Il calcolo include:   i costi sostenuti per l’energia elettrica, incluse le perdite di rete; il dispacciamento, inclusi i corrispettivi inerenti alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità; la commercializzazione.   Come utilizzare il credito d’imposta energia: compensazione e cessione   Il credito d’imposta energia può essere utilizzato in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022 tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo è 6960 per il primo trimestre, 6961 per il secondo trimestre e 6963 per il secondo trimestre riferito alle imprese non energivore.   Per la compensazione del credito d’imposta energia relativo al primo trimestre e al secondo trimestre 2022 non sono previsti i limiti applicati ai crediti d’imposta agevolativi. Il credito può essere compensato anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.   Il credito d’imposta energia è cumulabile con altre agevolazioni fiscali e non fiscali che hanno ad oggetto gli stessi costi a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.   Cessione credito d’imposta energia: come funziona   L’art. 15 del Decreto Sostegni-ter e l’art. 4 del Decreto Energia definiscono le modalità con cui è possibile utilizzare il credito d’imposta energia per le imprese energivore; l’art. 3 del Decreto Ucraina stabilisce i medesimi criteri per le imprese non energivore. La cessione credito d’imposta è alternativa alla fruizione diretta.   I crediti sono cedibili entro il 31 dicembre 2022. Le imprese beneficiarie li possono cedere solo per intero a istituti di credito e intermediari finanziari senza ulteriori cessioni; ciò vuol dire che se parte dei crediti sono compensati mediante F24 non è possibile ricorrere alla cedibilità della quota restante di credito.   Credito d’imposta imprese energivore e imprese non energivore: come cederlo   Per fare in modo che la cedibilità dei crediti d’imposta sia uniformata a quanto indicato nella legge 17 luglio 2020 n. 77 (Superbonus e Bonus) è possibile effettuare due ulteriori cessioni a seguito della prima; questa condizione è attuabile solo a favore di:   banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo del testo unico di cui sopra; imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia come da Decreto

Due diligence e responsabilità d’impresa: la nuova proposta della commissione Ue per la sostenibilità

626fa2068c07d

Nuovo obbligo per le imprese: dalla rendicontazione sull’ecosostenibilità delle attività economiche al dovere di diligenza aziendale. La proposta di direttiva dell’Ue promuove un comportamento sostenibile e responsabile da parte delle imprese.   Il 23 febbraio 2022 la Commissione europea ha adottato la proposta di direttiva sulla due diligence per le imprese ai fini della sostenibilità, che modifica la Direttiva Ue 2019/1937. La Dichiarazione Non Finanziaria (DNF o NRFD Non Financial Reporting Directive) ha contribuito a generare un impatto positivo sulla responsabilità d’impresa; da sola però non è sufficiente a rendicontare sugli impatti negativi nelle catene del valore. Dunque, le imprese si trovano di fronte a nuovi obblighi, prima quelli informativi da inserire nella DNF e adesso quelli relativi al dovere di diligenza. Vediamo cos’è la due diligence, chi sono i destinatari della direttiva e quali obblighi è necessario rispettare per non incorrere in sanzioni.   Direttiva due diligence aziendale: cos’è   La direttiva sulla due diligence aziendale (dovere di diligenza) intende promuovere un comportamento sostenibile e responsabile da parte delle imprese; queste hanno il compito di individuare gli effetti negativi delle loro attività sui diritti umani e sull’ambiente, cercando di attenuarli o evitarli. Interviene in coerenza con i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani, le linee guida OCSE per le imprese multinazionali e le linee guida OCSE sulla due diligence per la condotta d’impresa responsabile. Integra il regolamento sulla Tassonomia Ue, con cui sono facilitate le decisioni in materia di investimenti eco sostenibili e contrasta il greenwashing.   Alcuni Stati membri hanno già introdotto nel loro ordinamento delle norme in materia di dovere di diligenza e alcune imprese hanno adottato in maniera volontaria delle misure in tale ambito. La direttiva sulla due diligence intende uniformare, mediante l’obbligatorietà, la valutazione dei rischi e degli impatti, che tendono a poter evolvere sulla base di nuovi rapporti commerciali.   Due diligence: gli obiettivi   La due diligence stabilisce i criteri che le aziende devono osservare al fine di garantire il rispetto dei diritti umani e di standard ambientali minimi. Gli Stati membri devono adeguare le loro normative prevedendo obblighi per le imprese, quali l’identificazione, la prevenzione e la mitigazione degli abusi dei diritti umani (lavoro coatto, sfruttamento dei lavoratori e del lavoro minorile, sicurezza sul lavoro) e la violazione degli standard relativi alla tutela ambientale lungo l’intera catena di valore (impatti ambientali quali emissioni di gas a effetto serra, inquinamento, perdita di biodiversità).   La direttiva sulla due diligence punta a generare parità di condizioni tra le imprese, garantire maggiore trasparenza per i consumatori e gli investitori e aumentare la responsabilità d’impresa.   Due diligence: i soggetti obbligati   L’obbligo di due diligence è applicato solo alle grandi aziende che operano nel mercato unico, comprese quelle stabilite al di fuori dell’Ue. Le PMI e le microimprese sono escluse dall’obbligo, ma possono essere indirettamente vincolate a rispettare il dovere di diligenza nel caso in cui stringano rapporti commerciali con un’impresa obbligata.   Le imprese che hanno la sede in Ue sono obbligate all’adozione della due diligence entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva; queste sono suddivise in due gruppi:   imprese con più di 500 dipendenti e un fatturato annuale di almeno 150 milioni di euro; imprese con almeno 250 dipendenti e un fatturato superiore ai 40 milioni l’anno, a condizione che almeno il 50% del fatturato derivi da un settore ad alto rischio (industria agricola, tessile o mineraria).   Le imprese con sede fuori dall’Ue devono adottare le misure per implementare la direttiva di due diligence entro quattro anni dalla sua entrata in vigore; le aziende devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche:   fatturato di oltre 150 milioni di euro all’interno dell’Ue; fatturato di oltre 150 milioni di euro, di cui almeno più di 40 milioni solo nell’Unione; il 50% del fatturato netto globale deve essere generato in uno o più settori ad alto rischio.   Dovere di diligenza: il compito degli amministratori d’impresa   Gli amministratori d’impresa hanno il compito di controllare l’integrazione e la corretta attuazione della due diligence; le attività devono essere supervisionate anche mediante il coinvolgimento degli stakeholder.   La proposta di direttiva sulla due diligence richiede che siano attuate le seguenti azioni all’interno dell’impresa:   integrazione del dovere di diligenza nelle policy aziendali; identificazione degli impatti effettivamente o potenzialmente dannosi; adozione di misure che prevengono o mitigano gli impatti negativi; predisposizione di procedure di reclamo, nel caso in cui persone, organizzazioni o sindacati subiscono impatti avversi; monitoraggio dell’efficacia delle policy e delle misure di due diligence; comunicazione al pubblico inerente alle attività in materia di due diligence.   Le aziende sono tenute a realizzare un piano d’azione di prevenzione in cui sono chiarite le azioni da attuare, inserendo indicatori qualitativi e quantitativi utili alla misurazione dei miglioramenti che ne derivano. Il piano deve evidenziare che la loro strategia commerciale è compatibile con gli accordi di Parigi sul clima. Se il cambiamento climatico è identificato come rischio per le attività dell’impresa è necessario inserire un ulteriore piano in cui sono inclusi gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.   Devono, inoltre, assicurare che i loro partner aderiscono al piano d’azione di prevenzione e al codice di condotta, chiedendo loro di applicare simili misure nelle relazioni commerciali; ciò mediante l’applicazione di specifiche clausole contrattuali sottoposte poi a verifica da soggetti terzi. Qualora non fosse possibile minimizzare gli impatti derivanti dalla relazione commerciale, le imprese possono sospendere temporaneamente il rapporto o addirittura terminarlo.   Imprese obbligate e autorità di vigilanza: controlli e sanzioni   L’implementazione delle norme sul dovere di diligenza è controllata mediante l’applicazione di sanzioni e un regime di responsabilità civile.  Le imprese sono esenti da responsabilità nel caso in cui l’impatto negativo è generato da partner indiretti con cui sussiste una relazione commerciale, ma solo se l’impresa obbligata alla due diligence ha introdotto clausole contrattuali e ha imposto obblighi simili nel rapporto e se è stata verificata l’osservanza delle clausole.   Gli Stati membri devono nominare un’autorità nazionale di

Investimenti sostenibili 4.0: le nuove agevolazioni del MiSE a favore delle PMI

6267a128108b3

Contributo MiSE alle piccole e medie imprese: 678 milioni per investimenti sostenibili che contribuiscono alla trasformazione digitale.   Con il decreto del MiSE del 10 febbraio 2022 è stato istituito un regime di aiuto a favore delle PMI per investimenti sostenibili e innovativi che contribuiscono alla trasformazione digitale e tecnologica dell’impresa. Vediamo quali sono i requisiti, i programmi d’investimento ammissibili all’agevolazione e le risorse messe a disposizione.   Agevolazione investimenti sostenibili: gli obiettivi   Le agevolazioni messe a disposizione dal MiSE favoriscono gli investimenti proposti da piccole e medie imprese sull’intero territorio nazionale, nel rispetto dei principi di tutela ambientale e con un elevato contenuto tecnologico in linea con il Piano Transizione 4.0.   Le tecnologie abilitanti individuate dal Piano Transizione 4.0 che consentono la trasformazione digitale e tecnologica dell’impresa sono: advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, Internet of Things e Industrial internet, Cloud, cybersecurity, big data e Analytics, intelligenza artificiale e blockchain.   Ai fini dell’accesso all’agevolazione sono valorizzati i programmi di investimento che:   contribuiscono agli obiettivi di sostenibilità Ue; favoriscono la transizione verso un modello di economia circolare dell’impresa; migliorano la sostenibilità energetica aziendale, generando un risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva in cui è effettuato l’intervento (non inferiore al 10% rispetto ai consumi del precedente anno).   Investimenti sostenibili e innovativi: come presentare la domanda   Il decreto direttoriale 12 aprile 2022 stabilisce i termini e le modalità delle agevolazioni istituite con il Decreto 10 febbraio 2022, la documentazione da presentare e gli elementi che consentono la corretta attuazione dell’agevolazione. Le imprese hanno la possibilità di inoltrare una sola domanda mediante la procedura informatica accessibile nella sezione “investimenti sostenibili 4.0” nel sito web invitalia.it   Le domande vanno compilate a partire dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022 per poi essere presentate dalle ore 10.00 del 18 maggio 2022.   Le agevolazioni sono concesse secondo una procedura valutativa a sportello in ordine cronologico, nei limiti della dotazione finanziaria. Le risorse disponibili ammontano a circa 678 milioni di euro, così suddivise:   regioni del Centro Nord: circa 250 milioni a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU destinate all’asse prioritario VI del PON “Imprese e competitività”; regioni del Mezzogiorno: circa 428 milioni.   Una quota pari al 25% delle risorse è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.   I requisiti di accesso all’agevolazione   Per poter accedere all’agevolazione del MiSE l’impresa deve allegare i seguenti documenti all’atto della presentazione della domanda:   dati identificativi dell’impresa, del soggetto firmatario e del titolare; dichiarazione sui requisiti di ammissibilità e impegni presi rispetto agli obblighi del decreto; autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’investimento; dichiarazioni che consentono la verifica di conformità del programma di investimento rispetto al principio DNSH e pertinenza alla legislazione ambientale Ue; dati inerenti al programma di investimento e il relativo piano; dichiarazione dei dati contabili e per le informazioni antimafia; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in materia di antiriciclaggio; prospetto utile per il calcolo della dimensione d’impresa (qualora sia associata o collegata); eventuali preventivi di spesa; computo metrico estimativo.   Le imprese energivore per poter accedere all’agevolazione devono essere in possesso della diagnosi energetica in corso di validità o dell’equivalente certificazione ambientale.   Programmi ammessi all’agevolazione: quali sono   I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle attività nei settori manifatturiero e servizi alle imprese. Sono esclusi i programmi di investimento inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche.   Le agevolazioni sono destinate ai programmi che prevedono la realizzazione di investimenti mediante l’utilizzo di tecnologie in grado di aumentare il livello di efficienza e flessibilità nell’attività di impresa e devono rispettare i seguenti requisiti:   prevedere l’utilizzo di tecnologie abilitanti attinenti al Piano Transizione 4.0; essere diretti al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o la realizzazione di una nuova; essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale; rispettare le soglie di importo delle spese ammissibili; eventuali eccedenze non rientrano nell’agevolazione; essere avviati successivamente alla presentazione della domanda; prevedere un termine di ultimazione che non superi i dodici mesi dalla data del provvedimento di agevolazione.   Sono esclusi gli interventi che non garantiscono il principio DNSH.   Miglioramento della sostenibilità energetica: i requisiti del programma d’investimento   Le imprese energivore che presentano un programma di investimento inerente al miglioramento della sostenibilità energetica devono prevedere un intervento di efficientamento diverso dalla diagnosi energetica.    Tra le misure previste dal programma vi sono l’introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici, sostituzione o nuova installazione di impianti ad alta efficienza energetica o sistemi che contengono i consumi energetici del ciclo produttivo, utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi, installazione di impianti di energia termica o rinnovabili e soluzioni per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici in cui è esercitata l’attività d’impresa.   L’impresa che ha adottato un sistema di gestione volontario (EMAS, ISO 5001, ISO 14001) che include un audit energetico può presentare la copia di certificazione di conformità.   Obiettivi di sostenibilità e circolarità: i requisiti del programma d’investimento   Le imprese che decidono di investire in programmi che contribuiscono alla sostenibilità e alla circolarità devono dimostrare che il loro intervento contribuisce al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici fissati dall’Ue: mitigazione dei cambiamenti climatici e/o adattamento ai cambiamenti climatici. É necessario che le imprese presentino una perizia giurata da un tecnico abilitato.   Il possesso delle certificazioni ambientali e di efficientamento energetico va documentato con una copia delle stesse; ne fanno parte le certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica e le certificazioni quali Ecolabel e EPD. Le certificazioni contribuiscono all’ottenimento di ulteriore punteggio, come previsto dall’indicatore relativo al criterio “sostenibilità ambientale del programma d’investimento”.   Il programma di investimento “sostenibilità e circolarità” prevede che l’impresa adotti soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare consentendo un utilizzo efficiente

Società Benefit: la valutazione d’impatto come criterio premiale negli appalti pubblici

624550f1c1338

Il Codice dei Contratti Pubblici premia le società che generano un impatto positivo. Essere Società Benefit rappresenta un vantaggio ai fini dell’aggiudicazione della gara d’appalto.   Il Decreto Fiscale 2020 ha modificato due articoli del Codice dei Contratti Pubblici, introducendo importanti novità per le imprese che partecipano alle gare d’appalto. Le società che generano un impatto positivo sono premiate ai fini dell’aggiudicazione della gara. Vediamo quali modifiche ha apportato il decreto e perché le Società Benefit hanno un vantaggio rispetto alle altre imprese.   Appalti pubblici: trasparenza e impatto positivo   Le direttive Ue sugli appalti pubblici hanno l’obiettivo di richiamare l’interesse dei fornitori, contribuire a un miglior utilizzo delle risorse pubbliche, tutelare l’ambiente e stimolare la concorrenza.   Le amministrazioni pubbliche, prima di procedere all’aggiudicazione della gara, devono prendere in considerazione diversi aspetti, tra cui:   assicurare la trasparenza, pubblicando il bando di gara in Gazzetta Ufficiale; applicare criteri di aggiudicazione utili a definire chi sarà l’appaltatore; aggiudicare il contratto sulla base di criteri oggettivi, cioè collegati all’oggetto dell’appalto.   Non sono solo le stazioni appaltanti a dover dimostrare il principio di trasparenza, ma anche gli offerenti. La valutazione d’impatto rappresenta un importante strumento di comunicazione negli appalti pubblici, in grado di far emergere l’impatto positivo generato dall’impresa; la valutazione d’impatto valorizza, premia e rende più competitive le imprese che la realizzano.   Codice Contratti Pubblici: quali sono le modifiche   La legge 19 dicembre 2019 (Decreto Fiscale) ha apportato modifiche all’art. 83 e all’art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici. In entrambi gli articoli è introdotta la frase “anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle Società Benefit”.     La Società Benefit è richiamata in relazione alla modalità di valutazione dell’impatto; ciò sta ad indicare quanto sia importante lo standard di valutazione esterno affinché si abbia un resoconto esauriente, articolato, credibile e trasparente sull’impatto generato dall’impresa.   Rating d’impresa: la modifica all’art. 83   Con la modifica al comma 10 dell’art. 83 è demandata all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) la gestione del rating d’impresa e le relative premialità, impedendo alle stazioni appaltanti di creare e gestire in autonomia i sistemi di rating.   Il decreto inserisce la valutazione d’impatto tra i criteri che l’ANAC deve utilizzare per il calcolo del rating d’impresa, in aggiunta alle altre linee guida:   requisiti reputazionali su cui si fonda il sistema, valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili e sulla base di accertamenti che definiscono l’affidabilità dell’impresa; criteri di valutazione dei requisiti reputazionali; modalità di rilascio della relativa certificazione.   Il rating d’impresa misura la reputazione delle imprese che partecipano alle gare pubbliche; nella fase di aggiudicazione della gara si considerano i requisiti economici conformi all’oggetto del contratto e la reputazione inerente ai precedenti appalti eseguiti.   Criteri premiali gara d’appalto: la modifica all’art. 95   L’art. 95 comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici definisce i criteri premiali che le amministrazioni pubbliche devono indicare nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito. I criteri premiali sono i requisiti che gli offerenti dimostrano di possedere (oltre ai requisiti di aggiudicazione) e per i quali è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini dell’assegnazione della gara d’appalto.   Con la modifica attuata dal decreto sono attribuiti ulteriori punti nel caso in cui nell’offerta siano presenti beni, lavori o servizi con minor impatto sull’ambiente e sulla salute, compresa la filiera corta e il chilometro zero.   La valutazione d’impatto si aggiunge ai criteri premiali, quali il rating di legalità e il rating d’impresa.   La Società Benefit negli appalti pubblici   Le modifiche apportate al Codice dei Contratti Pubblici mirano a premiare le imprese che misurano il proprio impatto. La Società Benefit è obbligata a redigere la relazione d’impatto in cui sono presenti obiettivi, modalità e azioni che hanno portato al raggiungimento del beneficio comune, la valutazione d’impatto e i nuovi obiettivi che la società intende perseguire.   La relazione d’impatto serve a rendere trasparente il perseguimento del beneficio comune indicato nello statuto della Società Benefit.   Società Benefit e criteri premiali   Essere Società Benefit rappresenta un triplice vantaggio negli appalti pubblici; grazie alla sua natura giuridica genera un impatto positivo sulla società, sulla comunità e sull’ambiente. Partecipare alla gara d’appalto come Società Benefit consente di ottenere un punteggio più alto in merito a:   rating di legalità: la Società Benefit garantisce la CSR (Responsabilità Sociale d’Impresa) consentendo di aumentare il punteggio nel rating di legalità dell’impresa; più il rating di legalità è alto, più l’offerente ha possibilità di aggiudicarsi la gara; rating d’impresa: la Società Benefit risponde a uno dei requisiti che permette di aumentare il punteggio per il rating d’impresa di competenza dell’ANAC; valutazione d’impatto: la Società Benefit  è conforme a questo criterio premiale grazie alla realizzazione obbligatoria della relazione d’impatto da parte di un ente terzo.   Vuoi diventare Società Benefit? Ti guidiamo noi   Tutte le tipologie di società previste dal codice civile possono modificare il proprio statuto per diventare Società Benefit (ad esclusione delle no profit).   I vantaggi della Società Benefit non sono collegati solo agli appalti pubblici; essere Società Benefit vuol dire generare profitto, ma al contempo rispettare la società e l’ambiente.  Questo consente di attrarre investimenti a impatto sociale, accrescere la propria reputazione e conquistare l’attenzione di consumatori, clienti e stakeholder che prediligono un business sostenibile.   Vuoi sapere come diventare Società Benefit? Lasciaci i tuoi dati. Con il nostro team rendi più virtuosa la tua azienda.

Bonus energia e gas: nuovo credito d’imposta a favore delle imprese

6242b4efb1208

Articolo aggiornato in data 01 febbraio 2023 ll Governo ha disposto un contributo sotto forma di credito d’imposta per contrastare gli aumenti del costo energia elettrica e del gas naturale. Il bonus è concesso a tutte le imprese, non solo agli energivori e ai gasivori.   L’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas naturale ha reso necessario l’intervento straordinario da parte del Governo a favore delle imprese. Con il Decreto 21 marzo 2022  “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina” lo Stato riconosce anche alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e gas un credito d’imposta come contributo straordinario. Per  effetto di ulteriori decreti questa agevolazione è stata poi oggetto di altre modifiche.  Con la Legge di Bilancio 2023 è stato prorogato il potenziamento delle agevolazioni previste fino a dicembre 2022.   Vediamo nel dettaglio i vantaggi per le imprese e come ottenerlo.   Bonus energia: il credito d’imposta concesso alle imprese   Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia con il Decreto Ucraina del 21 marzo 2022 è concessa un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022.   Per effetto del D. L. Aiuti di maggio la misura è stata rafforzata, aumentando il valore del credito d’imposta che passa dal 12% al 15%. Il successivo decreto Aiuti bis n. 115/2022 proroga l’agevolazione anche per il terzo trimestre 2022 (da luglio a settembre).   Questa misura è riconosciuta alle imprese diverse da quelle a forte consumo energetico dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.   L’ottenimento del credito è vincolato alla presentazione delle fatture di acquisto in cui si rileva che il costo dell’energia nei periodi di interesse abbia subito un incremento superiore del 30% rispetto al costo dello stesso periodo del 2019.   Credito d’imposta gas naturale: il contributo alle imprese   Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è stato riconosciuto inizialmente un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2022. Questa misura è stata ampliata con il Decreto Aiuti che prevede l’aumento del credito dal 20 al 25% e con il Decreto Aiuti bis che ne estende la validità anche al terzo trimestre 2022.   Il credito d’imposta è destinato alle sole imprese diverse da quelle a forte consumo di gas che utilizzano tale risorsa per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Inoltre, è necessario che il costo del gas abbia subito un aumento superiore al 30% rispetto al relativo costo sostenuto nello stesso periodo del 2019, secondo i valori pubblicati dal GME.   Credito d’imposta gas e energia: come utilizzarlo   I crediti d’imposta energia e gas sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022 oppure l’impresa beneficiaria può optare per la cessione del credito per intero. L’Agenzia delle Entrate ha fornito il codice tributo che le imprese gasivore devono indicare nel modello F24 per poter beneficiare del credito d’imposta:   6966 per il credito d’imposta relativo al gas naturale consumato nel primo trimestre del 2022; 6962 per il credito d’imposta inerente al gas naturale consumato nel secondo trimestre.   Le imprese energivore, invece, devono utilizzare il codice tributo 6960 per il primo trimestre e 6961 per il secondo trimestre.   Imprese energivore e imprese gasivore: incremento del credito d’imposta   Il Decreto 21 marzo 2022 ha incrementato il contributo straordinario a favore delle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale concessi con il decreto del 1° marzo.   Il credito d’imposta passa dal 20% al 25% per le imprese energivore e dal 15% al 20% per le imprese gasivore. Entrambe le agevolazioni sono rivolte alle imprese i cui costi calcolati sulla base del primo trimestre del 2022 hanno subito un aumento superiore al 30%, relativo al medesimo periodo del 2019. Il Decreto Aiuti concede un credito d’imposta maggiore alle imprese gasivore per i consumi del secondo trimestre 2022: l’agevolazione passa dal 20% al 25% . Il Decreto Aiuti bis in vigore dal 10 agosto 2022 estende l’agevolazione anche al terzo trimestre 2022.   Annullamento oneri di sistema energia e gas   Le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kWh e le utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kWh anche in media e alta/altissima tensione beneficiano di un importante aiuto.   ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ha annullato per il secondo, il terzo e il quarto trimestre del 2022 le aliquote relative agli oneri di sistema energia elettrica e gas naturale.   Legge di Bilancio 2023: prorogato il credito d’imposta   Con la Legge di Bilancio 2023 è stata disposta la proroga delle agevolazioni riservate alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. Nello specifico:   Imprese energivore: è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% (in precedenza era 40%)  dei costi sostenuti per l’energia a condizione; ciò a condizione che l’incremento dei costi energetici sia stato superiore del 30%  nel quarto trimestre del 2022 rispetto al quarto trimestre del 2019; Imprese gasivore e imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale: è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% (in precedenza era 40%) dei costi sostenuti per l’acquisto di gas per usi energetici (non termoelettrici) a condizione che l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale sia stato superiore del 30% nel quarto trimestre 2022 rispetto al quarto trimestre del 2019; Utenze con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kwh: è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 35% (in precedenza era 30%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica a condizione che l’incremento del prezzo dell’energia sia stato superiore del 30% nel quarto trimestre

Piano di ripresa e resilienza: perché i Paesi Ue devono rispettare il principio del non arrecare un danno significativo

62220f2c827e4

Sostenibilità, resilienza e digitalizzazione: l’Unione europea sostiene le riforme e gli investimenti dei Paesi membri mediante il dispositivo RRF.   Per far fronte agli effetti negativi e alle conseguenze economiche e sociali causate dalla pandemia da COVID-19 è necessario rafforzare la resilienza degli Stati membri, aumentarne la produttività e la competitività. L’Unione europea ha istituito un sostegno finanziario per gli investimenti dei Paesi Ue; iniziative che devono generare una crescita giusta, inclusiva e sostenibile, contribuire alla creazione di posti di lavoro e al raggiungimento della neutralità climatica dell’Ue entro il 2050. Al fine di ottenere il finanziamento dall’Ue ogni Paese deve presentare un piano di ripresa e resilienza nel rispetto del principio del non arrecare un danno significativo all’ambiente. Vediamo in che modo l’Unione europea sostiene le iniziative degli Stati membri e quali sono i requisiti per potervi accedere.   Dispositivo RRF: cos’è   L’RRF (Recovery and Resilience Facility) è il fondo mediante il quale l’Unione europea offre un sostegno finanziario agli Stati membri. L’obiettivo del fondo Ue è ridurre l’impatto sociale ed economico causato dalla pandemia da Covid-19; rendere l’economia dell’Unione europea più sostenibile e resiliente, e prepararla alle sfide derivanti dalla transizione verde e digitale. Il Regolamento europeo 2021/241 stabilisce gli obiettivi del dispositivo RRF, il suo finanziamento, le forme erogabili dall’Unione e le regole di erogazione.   Come accedere all’RRF   Gli Stati membri possono accedere all’RRF presentando un piano ripresa e resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) in cui sono definiti i programmi di riforma o i progetti d’investimento per i successivi quattro anni dalla data di presentazione. Il contributo deve essere in linea con:   obiettivo climatico per almeno il 37% della dotazione totale; obiettivo digitale per almeno il 20% della dotazione totale; sei pilastri dell’RRF:  transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, politiche per la prossima generazione (istruzione e competenze).   Lo Stato membro deve, inoltre, presentare una spiegazione di come il piano di ripresa e resilienza garantisce che le misure da attuare non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti nell’art. 17 del Regolamento Tassonomia 2020/852.   L’RRF finanzia solo le misure che rispettano il principio del “non arrecare un danno significativo” (Do No Significant Harm, DNSH) e che assicurano una transizione socialmente equa e giusta.   Piano ripresa e resilienza: gli obiettivi ambientali della Tassonomia   I Paesi membri non devono svolgere o sostenere attività economiche che possono arrecare un danno significativo all’ambiente; le riforme e gli investimenti inseriti nel piano di ripresa e resilienza devono rispettare i sei obiettivi ambientali indicati nel Regolamento Tassonomia:   mitigazione ai cambiamenti climatici: l’attività non deve produrre significative emissioni di gas a effetto serra; adattamento ai cambiamenti climatici: l’attività non peggiora gli effetti negativi dell’attuale clima e di quello futuro; uso sostenibile, protezione delle acque e delle risorse marine: non determina il loro deterioramento o la riduzione del potenziale ecologico; economia circolare: l’attività deve prestare attenzione all’uso dei materiali, alla produzione, alle risorse naturali, allo smaltimento dei rifiuti e alla loro prevenzione; prevenzione e riduzione dell’inquinamento: l’attività non genera un aumento di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo; protezione e ripristino di biodiversità ed ecosistemi: non deve nuocere alla loro condizione, alla resilienza e alla conservazione degli habitat e delle specie.   DNSH nell’RRF: il compito della Commissione europea   La Commissione europea ha il compito di fornire le modalità di applicazione del principio DNSH nel contesto dell’RRF. Gli Stati membri, a loro volta, devono dimostrare che i piani presentati rispettano tale principio; hanno a disposizione una lista di controllo da usare come supporto all’analisi del nesso tra ciascuna misura presentata nel piano e il principio DNSH. Questo consente alla commissione di valutare in che modo ogni misura non arreca un danno significativo ed è conforme all’RRF.   La valutazione del principio DNSH riguarda sia le riforme sia gli investimenti presentati nei piani di ripresa e resilienza dei Paesi membri. Le misure che hanno impatti prevedibili o impattano in modo trascurabile su tutti o su alcuni dei sei obiettivi ambientali godono di un approccio valutativo semplificato; quando una misura sostiene al 100% un obiettivo ambientale è considerata conforme al principio DNSH per quell’obiettivo specifico. La valutazione DNSH considera l’intero ciclo di vita dell’attività presentata nel piano.   PRR: i criteri di valutazione   L’attività del piano per la ripresa e la resilienza è valutata dalla Commissione europea sulla base dei seguenti criteri:   pertinenza: contribuisce in modo adeguato ai sei pilastri dell’RRF; efficacia: ha un impatto duraturo sullo Stato membro interessato; i traguardi e gli obiettivi definiti possono essere monitorati e attuati efficacemente; efficienza: i costi totali stimati sono in linea con l’impatto atteso sull’economia e sull’occupazione; previene, individua e corregge la corruzione, la frode e i conflitti d’interesse; coerenza: prevede riforme e progetti di investimento che rappresentano azioni concrete.   Lo Stato membro deve comunicare due volte l’anno i progressi compiuti nella realizzazione del piano per la ripresa e la resilienza. Entro il 20 febbraio 2024 la Commissione presenta al Parlamento e agli altri organi competenti una relazione di valutazione indipendente sull’attuazione dell’RRF, contenente obiettivi conseguiti, efficienza nell’uso delle risorse e se le azioni intraprese risultano ancora pertinenti; entro il 31 dicembre 2028, presenta una relazione di valutazione ex-post indipendente, in cui è esaminato in modo globale l’impatto sul lungo periodo.   Tassonomia Ue finanza sostenibile: il nostro supporto alle imprese   Il Regolamento Tassonomia ha introdotto un’importante novità per le imprese che sono tenute alla pubblicazione della dichiarazione non finanziaria; ha definito i sei obiettivi ambientali che consentono di individuare l’eco sostenibilità delle attività economiche delle imprese.   Cosa facciamo per te:   se hai l’obbligo della DNF dal 1° gennaio 2022 vanno inseriti gli obblighi informativi inerenti alle attività eco sostenibili della tua impresa. Ti supportiamo lungo tutto il percorso per la redazione della dichiarazione non finanziaria, fornendoti una consulenza personalizzata sulle attività che la tua azienda può intraprendere per essere più sostenibile e competitiva; se

CGT e Tecno: dall’accordo nasce CGT kontrolON, la soluzione avanzata degli impianti produttivi

6239857c83561

CGT S.p.A. e Tecno S.r.l. hanno stipulato un accordo secondo il quale il sistema kontrolON sarà proposto da CGT in esclusiva in Italia nei settori delle cave e dell’industria.   Tecno S.r.l. e CGT S.p.A.: il valore aggiunto per le imprese   Due realtà, un unico obiettivo: accrescere la produttività, l’innovazione, la sostenibilità e la competitività delle imprese. La collaborazione tra CGT e Tecno nasce dalla consapevolezza che l’evoluzione parte dall’innovazione, dall’unione strategica di diverse competenze e dalla capacità di saper rispondere alle nuove richieste del mercato.   CGT S.p.A. è una società italiana appartenente al Gruppo Internazionale Tesya, presente in Italia, Spagna, Portogallo e nei Balcani; fornisce soluzioni integrate di vendita, noleggio e servizi nei settori delle Costruzioni, Infrastrutture e nella Generazione di Energia primaria, di back up e in applicazioni Oil&Gas e Navali.   Tecno S.r.l. è una società specializzata nell’offerta di soluzioni tecnologiche e consulenza nell’ambito della sostenibilità economica, ambientale e sociale d’impresa. Grazie all’impegno per le tematiche ESG e l’innovazione digitale ha conseguito il premio Innovazione SMAU, riconosciuto per lo sviluppo di kontrolON.   KontrolON: sistema di monitoraggio per impianti produttivi   KontrolON è il sistema di monitoraggio ideato e sviluppato dal team Tecno; un prodotto che risponde alla sfida della decarbonizzazione. Acquisisce i dati dall’impianto tramite sensori opportunamente installati, li analizza e li rende disponibili ai clienti mediante una dashboard semplice e intuitiva.   KontrolON incontra le esigenze di un mercato sempre più consapevole, che orienta la propria attività in chiave sostenibile. Una soluzione che offre molteplici vantaggi: individua in tempo reale e da remoto la qualità e la quantità delle risorse utilizzate e sprecate, rileva le spese di produzione, i consumi energetici e le emissioni di CO2, identifica fermi macchina, produzione sotto soglia; comunica attraverso alert personalizzati, inviati al proprio dispositivo mediante la modalità preferita.   CGT kontrolON: una nuova prospettiva per le imprese   CGT kontrolON è il connubio perfetto per le imprese che guardano al futuro; ingloba una strategia a lungo termine che rafforza la relazione tra produttività e sostenibilità. CGT S.p.A. ha scelto di portare sul mercato kontrolON per garantire ai propri clienti anche il monitoraggio della produzione degli impianti, completando così un’offerta sempre più esclusiva.   L’accordo è stato formalizzato da Giorgio Brenna, CEO di CGT, e da Claudio Colucci, CEO di Tecno srl, accompagnati da Gianluca Calì e Jacopo Proietti Semproni, rispettivamente Direttore Marketing & Digital CGT e Direttore Business Unit Estera di Tecno, che hanno seguito l’evoluzione del progetto di partnership e saranno i referenti operativi delle due aziende.   Digitalizzazione e sostenibilità: il valore di CGT kontrolON   Giorgio Brenna ha sottolineato come l’integrazione di soluzioni innovative nella tradizionale offerta di macchinari e servizi possa aiutare i clienti a creare efficienza, ridurre i costi di produzione e limitare l’impatto ambientale dell’attività produttiva.   Claudio Colucci ha evidenziato quanto l’innovazione digitale rappresenti la strada per un modello d’impresa più sostenibile; ecco, allora, che kontrolON si rivela una tecnologia in grado di migliorare l’asset management e rendere più efficienti i processi aziendali.   La digitalizzazione e la sostenibilità rappresentano un enorme potenziale di crescita per le aziende, generando un business più green e tecnologico. KontrolON si colloca perfettamente sull’asse digitalizzazione-sostenibilità, rientrando tra gli investimenti agevolabili con il Piano Transizione 4.0   CGT kontrolON: la soluzione che porta al successo   Avere al nostro fianco CGT ci consente di proporre una soluzione ancora più vantaggiosa per i nostri clienti e per le imprese che intendono cogliere le opportunità di un mercato costantemente in evoluzione.   CGT kontrolON contribuisce a sostenere la governance delle imprese e a promuovere un’economia sostenibile.   Porta al successo la tua impresa, rendi più smart il tuo business.

Aumento prezzi energia e gas: contributo straordinario alle imprese energivore e alle imprese gasivore

6221f8ad7b9cf

Articolo aggiornato in data 01 febbraio 2023 Credito d’imposta e azzeramento oneri di sistema: esteso il contributo straordinario a favore delle imprese energivore e nuova opportunità di agevolazione per le imprese a forte consumo di gas naturale.   Il Governo continua ad approvare e pubblicare emendamenti per supportare imprese e famiglie a seguito degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.   In questa sede approfondiremo quanto riconosciuto con il decreto legge approvato il 18 marzo 2022 dal Consiglio dei Ministri (decreto che segue il precedente provvedimento Decreto Sostegni-ter) a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale, incluse le successive variazioni.   Agevolazioni imprese: le misure del decreto   Le misure previste dal Decreto 1° marzo 2022 sono state disposte per contenere gli effetti derivanti dall’aumento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale; si affiancano interventi finanziari a favore delle regioni e degli enti territoriali, in particolare per favorire l’efficienza energetica nelle regioni del Sud e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.   Il credito d’imposta per le imprese energivore: dettagli ed evoluzione   Il Decreto 1° marzo 2022 ha esteso l’applicazione del credito d’imposta a favore delle imprese energivore – già riconosciuta con il Decreto Sostegni-ter – anche all’energia acquistata e consumata nel secondo trimestre (da  aprile a giugno).   A distanza di pochi giorni tale misura è stata ulteriormente potenziata con il provvedimento del 18 marzo che ha previsto l’aumento del credito d’imposta dal 20 al 25%.   L’emergenza relativa al caro energia non si arresta a causa del prolungarsi della guerra in Ucraina così il Governo approva nuovi decreti; tra questi il Decreto Aiuti bis, ossia il D. L. 115/2022, che entra in vigore il 10 agosto 2022 e che include tra le agevolazioni anche l’estensione del credito d’imposta per le imprese energivore per l’energia acquistata e consumata nel terzo trimestre 2022 (da luglio a settembre). L’agevolazione è rivolta alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi calcolati sulla base del primo e del secondo trimestre del 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi) hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, tenendo conto anche di eventuali contratti di fornitura stipulati dall’impresa.   Imprese gasivore: credito d’imposta gas naturale   Il Decreto 1° marzo 2022 ha riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese gasivore.  L’agevolazione è concessa per il 15% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre solare del 2022; vi rientrano gli usi energetici diversi da quelli termoelettrici.   A seguito del provvedimento del 18 marzo 2022 il credito d’imposta passa al 20%; successive modifiche comportano l’aumento dell’agevolazione al 25% e l’estensione del credito d’imposta anche al terzo trimestre 2022 (Decreto Aiuti bis). Per ottenere il credito d’imposta è necessario che il prezzo del gas naturale del primo e del secondo trimestre del 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% sul prezzo medio dello stesso periodo del 2019; i prezzi di riferimento sono quelli del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal GME (Gestore dei Mercati Energetici). Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.   Aumento prezzi energia e gas: azzerati gli oneri di sistema   ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ha provveduto e continuerà a provvedere all’annullamento delle aliquote relative agli oneri di sistema energia elettrica per il secondo, il terzo e il quarto trimestre 2022 a favore di:   utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.   Anche per il gas naturale sono azzerati gli oneri di sistema per gli stessi trimestri. Gli oneri derivanti da queste misure sono trasferiti sono trasferiti alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) entro il 31 dicembre 2022. Legge di Bilancio 2023: prorogata l’agevolazione alle imprese   Con la Legge di Bilancio 2023 sono prorogate le agevolazioni riservate alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale:   Imprese energivore: è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% (in precedenza era 40%)  dei costi sostenuti per l’energia a condizione; ciò a condizione che l’incremento dei costi energetici sia stato superiore del 30%  nel quarto trimestre del 2022 rispetto al quarto trimestre del 2019; Imprese gasivore e imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale: è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% (in precedenza era 40%) dei costi sostenuti per l’acquisto di gas per usi energetici (non termoelettrici) a condizione che l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale sia stato superiore del 30% nel quarto trimestre 2022 rispetto al quarto trimestre del 2019; Utenze con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kwh: è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 35% (in precedenza era 30%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica a condizione che l’incremento del prezzo dell’energia sia stato superiore del 30% nel quarto trimestre 2022 rispetto al quarto trimestre del 2019. Credito d’imposta imprese: richiedi il nostro supporto   Sei un’impresa energivora o a forte consumo di gas naturale?   Supportiamo le aziende nelle due iniziative previste dal Governo. Richiedi la nostra consulenza per accedere ai benefici:   credito d’imposta imprese energivore e gasivore; azzeramento oneri di sistema energia e gas naturale.   Non perdere questo importante vantaggio per la tua azienda. Compila il form, sarai subito ricontattato da un nostro consulente.

Tassonomia delle attività ecosostenibili: nuovi obblighi informativi per le imprese tenute alla pubblicazione della dichiarazione non finanziaria

621752f75b854

Un’importante novità per le imprese obbligate alla pubblicazione della dichiarazione non finanziaria: rendicontare su come il proprio business è associato ad attività economiche ecosostenibili, allineandosi alla Tassonomia Ue.   Nella strategia per la crescita sostenibile, definita dalla Commissione europea, il Regolamento Tassonomia ricopre un ruolo determinante. L’Ue intende facilitare la transizione delle attività verso obiettivi di carbon neutrality. Cosa si intende per Tassonomia delle attività ecosostenibili e in che modo le imprese obbligate alla dichiarazione non finanziaria devono allinearsi?   Regolamento Tassonomia Ue: cos’è   Nel Regolamento Tassonomia Ue sono indicate le misure adottate dagli Stati membri e dall’Ue nella definizione degli obblighi e delle regole di trasparenza per coloro che partecipano ai mercati finanziari e per gli emittenti; ciò per quanto riguarda i prodotti finanziari o le obbligazioni societarie definite ecosostenibili.   Il Regolamento Tassonomia stabilisce gli obblighi informativi sulla ecosostenibilità delle attività economiche esercitate dalle imprese obbligate alla pubblicazione della dichiarazione non finanziaria, individuale o consolidata.   Obblighi informativi: imprese finanziarie e imprese non finanziarie   Il Regolamento delegato 2021/2178 differenzia le imprese finanziarie dalle imprese non finanziarie, ai fini degli obblighi informativi da inserire nella DNF. Rientrano nella definizione di imprese finanziarie i gestori di attività finanziarie, le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e riassicurazione. Tutte le società obbligate alla DNF che non rientrano in questa definizione, sono ritenute imprese non finanziarie.   Nel caso di gruppi di imprese che svolgono attività finanziarie e non finanziarie, gli obblighi informativi sono pubblicati adottando i criteri del core business di gruppo o impresa.   Obiettivi ambientali e attività economiche ecosostenibili   Il Regolamento Tassonomia definisce cosa si intende per ecosostenibile, con l’obiettivo di spingere gli investimenti verso attività economiche ecosostenibili; ciò partendo dall’individuazione di sei obiettivi ambientali:   mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile, protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un’economia circolare; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi.   Un’attività è ecosostenibile nel momento in cui raggiunge un insieme di condizioni:   contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali; non arreca un danno significativo a nessuno dei rimanenti obiettivi; rispetta le garanzie minime di salvaguardia (attività allineate alle linee guida OCSE e ai principi guida delle Nazioni Unite relativi a imprese e diritti umani); rispetta i criteri di vaglio tecnico che definiscono quando le attività contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi e quando non arrecano un danno significativo all’ambiente.   Criteri di vaglio tecnico e DNSH: come non arrecare un danno significativo   I criteri di vaglio tecnico sono adottati dalla Commissione Ue mediante atti delegati che completano il Regolamento Tassonomia; sono utilizzati per valutare la sostenibilità delle attività esercitate dalle imprese, assicurando che non arrecano un danno significativo all’ambiente (principio DNSH Do Not Significant Harm).   La Commissione europea ha adottato gli atti delegati che individuano i criteri di vaglio tecnico relativi ai primi due obiettivi ambientali, mediante l’Atto Clima:   mitigazione dei cambiamenti climatici: mira a ridurre la quantità di gas a effetto serra in atmosfera; le attività economiche devono contribuire alla stabilizzazione delle emissioni prodotte, mediante riduzione o assorbimento della CO2. I settori economici e le attività correlate riguardano le attività low carbon, le attività di transizione e quelle abilitanti; adattamento ai cambiamenti climatici: punta a ridurre gli effetti o i rischi negativi dell’attuale clima e dei futuri cambiamenti climatici sullo svolgimento delle attività economiche, sulle persone, sulla natura e sugli attivi.   Gli atti delegati relativi ai restanti obiettivi ambientali sono applicati entro il 1° gennaio 2023.   Dichiarazione non finanziaria: gli obblighi per le imprese   In base all’art. 8 del Regolamento Tassonomia le imprese tenute alla pubblicazione della dichiarazione non finanziaria hanno l’obbligo di includere informazioni su come e in che misura le loro attività sono associate ad attività ecosostenibili, quindi allineate alla Tassonomia, mediante i criteri previsti dal Regolamento stesso.   Nel Regolamento delegato sono presenti i contenuti e le modalità con cui presentare le informazioni da fornire; questi consentono di tradurre i criteri di vaglio tecnico sotto forma di indicatori quantitativi di prestazione economica (KPI). Vanno considerati i seguenti KPI:   quota di fatturato proveniente da prodotti o servizi associati alle attività economiche ecosostenibili; quota di spese in conto capitale degli attivi o dei processi associati alle attività economiche ecosostenibili (CapEx); quota di spese operative degli attivi o dei processi associati alle attività economiche ecosostenibili (OpEx).   I KPI e le informazioni integrative da inserire nella DNF devono riferirsi all’esercizio precedente all’anno di pubblicazione della dichiarazione non finanziaria.   Le dichiarazioni non finanziarie pubblicate a partire dal 1° gennaio 2022 devono contenere informazioni solo sui primi due dei sei obiettivi ambientali individuati dal Regolamento Tassonomia: mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.   Dal 1° gennaio 2023 la DNF comprenderà le informazioni inerenti tutti gli obiettivi climatici.   Dichiarazione non finanziaria obbligo e attività economiche ecosostenibili   Il D. Lgs. 254/2016 ha reso obbligatoria la redazione della DNF per le seguenti società   quelle che rientrano nella definizione di EIP (Enti di Interesse Pubblico) e presentano determinate caratteristiche per cui si collocano tra le imprese di grande dimensione; quelle che rientrano nella definizione di EIP e sono società madri di un gruppo di grandi dimensioni.   Le prime hanno l’obbligo di pubblicare una DNF individuale, rendicontando sulle attività economiche ecosostenibili esercitate dall’impresa. Le seconde sono obbligate alla dichiarazione consolidata, riportando invece le attività economiche ecosostenibili delle società comprese nel consolidamento.   Dichiarazione non finanziaria: comunica con noi la tua sostenibilità   Gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Tassonomia possono essere comunicati anche da società non ancora obbligate alla redazione della dichiarazione non finanziaria.   La direttiva sull’informativa non finanziaria è attualmente in fase di revisione; prevede l’estensione degli obblighi di DNF a tutte le grandi società, a tutte le società quotate sui mercati regolamentati e alle PMI.   Il nostro team ti supporta nella redazione della dichiarazione non finanziaria, nel rispetto degli obblighi informativi legati alle tue attività ecosostenibili.

Iscriviti a Sustaintech views, per ricevere news, approfondimenti e consigli sulla sostenibilità aziendale.

Con il primo numero riceverai Comunicare la sostenibilità, la guida pratica all’utilizzo delle azioni da intraprendere per evitare il greenwashing.

La tua iscrizione è stata effettuata con successo! Ops! Qualcosa è andato storto, riprova.

Tecno S.r.l.

Sede legale: Riviera di Chiaia 270
80121 – Napoli
C.F./P.IVA: 08240931215
N. R.E.A.: NA 943077
Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

Tecno Group’s companies

Transition Accounting

Digital Transition

ESG Advisor

Sustainable Finance

Energy

Network

Certificazioni

2024 © Tecno S.r.l.

Network

Certificazioni

Tecno S.r.l.

Sede legale: Riviera di Chiaia 270
80121 – Napoli
 
C.F./P.IVA: 08240931215
N. R.E.A.: NA 943077
Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.
Numero Verde: 800.128.047
Email: marketing@tecno-group.eu

2024 © Tecno S.r.l.

Il risparmio energetico inizia dal tuo schermo,
come spegnere la luce a casa.

Clicca un tasto o muovi il mouse per riprendere la navigazione.