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Carbon Border Adjustment Mechanism: nuovi obblighi per le aziende importatrici

Indice dei contenuti

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea del Regolamento Ue 2023/956 avvenuta il 16 maggio 2023, l’Unione europea ufficializza l’entrata in vigore del meccanismo CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism (meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere).

 

Dal 1° ottobre 2023 le aziende che importano in Europa merci provenienti da Paesi extraeuropei sono tenute al rispetto di questo meccanismo, con obblighi connessi alle emissioni di CO2 incorporate nelle merci importate.

 

In collaborazione del team di Tecno Vat, composto da esperti in fiscalità internazionale, garantiamo a tutte le aziende importatrici interessate dal regolamento Ue 2023/956 la consulenza e il supporto ambientale e burocratico necessari per adempiere agli obblighi CBAM.

 

Cos’è il CBAM: tra calcolo CO2 e obblighi di versamento

 

Il CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism – è un meccanismo che l’Unione europea introduce per regolare/adeguare/compensare le emissioni di carbonio derivanti dalle merci importate nei territori membri. Incluso nel programma “Fit for 55”, il CBAM sottolinea l’impegno dell’Unione per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 e di neutralizzazione al 2050. Questo meccanismo rappresenta, inoltre, una misura atta contrastare il dumping ambientale e la rilocalizzazione delle produzioni ad alti livelli di emissione in Paesi extraeuropei.

 

Cosa cambia per le aziende che importano prodotti in Europa?

 

Se la merce importata rientra tra i codici di nomenclatura combinata elencati nell’allegato I del Regolamento Ue 2023/956 (ad esempio: prodotti in alluminio, ferro, acciaio, ghisa; cemento e prodotti in cemento; fertilizzanti; energia elettrica e idrogeno) l’azienda importatrice deve dapprima rispettare gli obblighi di rendicontazione, poi ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato e infine provvedere ad una serie di azioni tra cui il versamento delle somme spettanti per le emissioni di CO2 incorporate nella merce importata.

 

Procediamo però con ordine e capiamo insieme, in base alle prossime scadenze, cosa bisogna fare.

 

Il periodo transitorio e l’obbligo di rendicontazione

 

Dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, il periodo transitorio del CBAM, gli importatori sono tenuti a:

  • raccogliere le informazioni in merito alle installazioni degli impianti di produzione siti all’estero, ai codici di nomenclatura combinata e all’origine delle merci, alle emissioni di CO2 derivanti dalla produzione delle merci e dallo spostamento delle stesse fino alla frontiera europea. In questa fase la collaborazione del produttore/fornitore o gestore dell’impianto di produzione sito nel Paese extra-Ue è fondamentale;
  • inviare ogni trimestre alla Commissione europea la relazione CBAM, dettagliando la quantità totale delle merci CBAM incorporate, relative emissioni di CO2 ed eventuali costi sostenuti per fronteggiare le emissioni generate.

 

Lo status di dichiarante autorizzato e il pieno regime del Regolamento

Dal 31 dicembre 2024 le aziende importatrici devono ottenere lo status di dichiarante autorizzato; per riuscirci bisogna inviare richiesta all’autorità competente nello Stato membro Ue di appartenenza (in caso di importatore non residente in Ue interviene il rappresentante doganale indiretto), attendere i controlli di verifica e la finale iscrizione nel registro CBAM in qualità di dichiarante autorizzato.
A partire dal 1° gennaio 2026 i dichiaranti autorizzati (aziende importatrici o rappresentante doganale indiretto) devono:
  • calcolare la CO2 incorporata nei prodotti importati, sottoporre la misurazione effettuata a verifica di un ente terzo accreditato e conservare le nozioni utili al calcolo per i successivi quattro anni;
  • versare le somme dovute per le emissioni di CO2 incorporate nei prodotti importati mediante l’acquisto di certificati CBAM. Documenti elettronici acquistabili dagli Stati membri attraverso piattaforma gestita dalla Commissione Ue;
  • entro il 31 maggio dell’anno successivo all’importazione, restituire i certificati acquistati mediante il registro CBAM (in fase di realizzazione) e inoltrare la dichiarazione CBAM comprensiva di: numero totale delle emissioni, numero certificati acquistati e restituiti, copia del documento di verifica rilasciato dall’ente accreditato.

 

L’importatore deve garantire che il totale dei certificati CBAM acquistati sia in grado di compensare almeno l’80% delle emissioni di CO2 diffuse in atmosfera attraverso le merci importate durante l’anno.
Tra le altre scadenze annuali da ricordare ci sono il 30 giugno e il 31 luglio: la prima corrisponde al termine entro cui l’importatore può chiedere allo Stato membro di appartenenza di riacquistare gli eventuali certificati CBAM in eccesso; la seconda rappresenta la data entro cui la Commissione europea cancella i certificati acquistati e restituiti dall’importatore.

Misura, verifica e comunica: rispetta i vincoli del CBAM con noi

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