L’Agenzia delle Entrate chiarisce come può essere utilizzato il credito d’imposta a favore delle imprese energivore e non energivore.
I crediti d’imposta energia e gas hanno subito diversi incrementi che hanno interessato le imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e quelle non energivore e non gasivore. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 13 maggio 2022 con cui fornisce chiarimenti in merito al credito d’imposta energia elettrica previsto per le imprese energivore e per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia. Il credito d’imposta energia elettrica è stato riconosciuto mediante l’applicazione di diversi provvedimenti in cui è spiegato nel dettaglio chi può beneficiarne e in che modo utilizzarlo. Vediamoli di seguito.
Decreto Sostegni-ter: credito d’imposta energivori primo trimestre
Il Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 (Decreto Sostegni-ter) ha concesso un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel primo trimestre 2022. Il contributo è a favore delle imprese energivore; per poterne beneficiare è necessario essere in possesso della documentazione che certifica tale spesa.
Le imprese energivore che possono ottenere il contributo devono aver subito un incremento superiore al 30% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto di imposte ed eventuali sussidi, rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
Nell’agevolazione rientrano solo le spese sostenute per l’acquisto della componente energetica, quindi costi per energia elettrica, dispacciamento e commercializzazione. In fattura rientrano nella voce “spesa per la materia energia”.
Decreto Energia: credito d’imposta energivori secondo trimestre
Il Decreto Legge 1° marzo 2022 n. 17 (Decreto Energia) ha rideterminato il contributo straordinario a favore delle imprese energivore. Il credito d’imposta passa dal 20% al 25%, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata e utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022.
Il credito d’imposta del 25% è destinato alle imprese energivore per l’acquisto di energia elettrica consumata nel secondo trimestre 2022.
Possono beneficiare del contributo le imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo allo stesso periodo dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche per la spesa di energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel secondo trimestre 2022.
In questo caso l’aumento del costo per kWh va calcolato sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.
Decreto Ucraina: credito d’imposta imprese non energivore
Il Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 (Decreto Ucraina) ha riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta del 12% a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata e utilizzata durante il secondo trimestre 2022 (dal 1° aprile al 30 giugno).
Il contributo è a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia.
Le imprese non energivore possono beneficiare del credito d’imposta a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del prezzo dello stesso periodo dell’anno 2019. Il calcolo include:
- i costi sostenuti per l’energia elettrica, incluse le perdite di rete;
- il dispacciamento, inclusi i corrispettivi inerenti alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;
- la commercializzazione.
Come utilizzare il credito d’imposta energia: compensazione e cessione
Il credito d’imposta energia può essere utilizzato in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022 tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo è 6960 per il primo trimestre, 6961 per il secondo trimestre e 6963 per il secondo trimestre riferito alle imprese non energivore.
Per la compensazione del credito d’imposta energia relativo al primo trimestre e al secondo trimestre 2022 non sono previsti i limiti applicati ai crediti d’imposta agevolativi. Il credito può essere compensato anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta energia è cumulabile con altre agevolazioni fiscali e non fiscali che hanno ad oggetto gli stessi costi a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Cessione credito d’imposta energia: come funziona
L’art. 15 del Decreto Sostegni-ter e l’art. 4 del Decreto Energia definiscono le modalità con cui è possibile utilizzare il credito d’imposta energia per le imprese energivore; l’art. 3 del Decreto Ucraina stabilisce i medesimi criteri per le imprese non energivore. La cessione credito d’imposta è alternativa alla fruizione diretta.
I crediti sono cedibili entro il 31 dicembre 2022. Le imprese beneficiarie li possono cedere solo per intero a istituti di credito e intermediari finanziari senza ulteriori cessioni; ciò vuol dire che se parte dei crediti sono compensati mediante F24 non è possibile ricorrere alla cedibilità della quota restante di credito.
Credito d’imposta imprese energivore e imprese non energivore: come cederlo
Per fare in modo che la cedibilità dei crediti d’imposta sia uniformata a quanto indicato nella legge 17 luglio 2020 n. 77 (Superbonus e Bonus) è possibile effettuare due ulteriori cessioni a seguito della prima; questa condizione è attuabile solo a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo del testo unico di cui sopra;
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia come da Decreto Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005.
La cessione del credito d’imposta comporta la richiesta del visto di conformità da parte delle imprese beneficiarie; questo riguarda i dati relativi alla documentazione necessaria ad attestare che sussistono i presupposti per l’ottenimento del credito d’imposta.
Il credito d’imposta energia è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con cui ne avrebbe usufruito l’impresa cedente e con gli stessi termini temporali, quindi entro il 31 dicembre 2022.
Decreto Energia e Investimenti: rafforzati i crediti d’imposta energia e gas
- Imprese energivore: credito d’imposta del 25%
- Imprese gasivore: credito d’imposta del 25%
- Imprese non gasivore: credito d’imposta del 25%
- Imprese non energivore: credito d’imposta del 15%