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Piano di ripresa e resilienza: perché i Paesi Ue devono rispettare il principio del non arrecare un danno significativo

Indice dei contenuti

Sostenibilità, resilienza e digitalizzazione: l’Unione europea sostiene le riforme e gli investimenti dei Paesi membri mediante il dispositivo RRF.

 

Per far fronte agli effetti negativi e alle conseguenze economiche e sociali causate dalla pandemia da COVID-19 è necessario rafforzare la resilienza degli Stati membri, aumentarne la produttività e la competitività. L’Unione europea ha istituito un sostegno finanziario per gli investimenti dei Paesi Ue; iniziative che devono generare una crescita giusta, inclusiva e sostenibile, contribuire alla creazione di posti di lavoro e al raggiungimento della neutralità climatica dell’Ue entro il 2050. Al fine di ottenere il finanziamento dall’Ue ogni Paese deve presentare un piano di ripresa e resilienza nel rispetto del principio del non arrecare un danno significativo all’ambiente. Vediamo in che modo l’Unione europea sostiene le iniziative degli Stati membri e quali sono i requisiti per potervi accedere.

 

Dispositivo RRF: cos’è

 

L’RRF (Recovery and Resilience Facility) è il fondo mediante il quale l’Unione europea offre un sostegno finanziario agli Stati membri. L’obiettivo del fondo Ue è ridurre l’impatto sociale ed economico causato dalla pandemia da Covid-19; rendere l’economia dell’Unione europea più sostenibile e resiliente, e prepararla alle sfide derivanti dalla transizione verde e digitale.

Il Regolamento europeo 2021/241 stabilisce gli obiettivi del dispositivo RRF, il suo finanziamento, le forme erogabili dall’Unione e le regole di erogazione.

 

Come accedere all’RRF

 

Gli Stati membri possono accedere all’RRF presentando un piano ripresa e resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) in cui sono definiti i programmi di riforma o i progetti d’investimento per i successivi quattro anni dalla data di presentazione.

Il contributo deve essere in linea con:

 

  • obiettivo climatico per almeno il 37% della dotazione totale;
  • obiettivo digitale per almeno il 20% della dotazione totale;
  • sei pilastri dell’RRF:  transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, politiche per la prossima generazione (istruzione e competenze).

 

Lo Stato membro deve, inoltre, presentare una spiegazione di come il piano di ripresa e resilienza garantisce che le misure da attuare non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti nell’art. 17 del Regolamento Tassonomia 2020/852.

 

L’RRF finanzia solo le misure che rispettano il principio del “non arrecare un danno significativo” (Do No Significant Harm, DNSH) e che assicurano una transizione socialmente equa e giusta.

 

Piano ripresa e resilienza: gli obiettivi ambientali della Tassonomia

 

I Paesi membri non devono svolgere o sostenere attività economiche che possono arrecare un danno significativo all’ambiente; le riforme e gli investimenti inseriti nel piano di ripresa e resilienza devono rispettare i sei obiettivi ambientali indicati nel Regolamento Tassonomia:

 

  1. mitigazione ai cambiamenti climatici: l’attività non deve produrre significative emissioni di gas a effetto serra;
  2. adattamento ai cambiamenti climatici: l’attività non peggiora gli effetti negativi dell’attuale clima e di quello futuro;
  3. uso sostenibile, protezione delle acque e delle risorse marine: non determina il loro deterioramento o la riduzione del potenziale ecologico;
  4. economia circolare: l’attività deve prestare attenzione all’uso dei materiali, alla produzione, alle risorse naturali, allo smaltimento dei rifiuti e alla loro prevenzione;
  5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento: l’attività non genera un aumento di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo;
  6. protezione e ripristino di biodiversità ed ecosistemi: non deve nuocere alla loro condizione, alla resilienza e alla conservazione degli habitat e delle specie.

 

DNSH nell’RRF: il compito della Commissione europea

 

La Commissione europea ha il compito di fornire le modalità di applicazione del principio DNSH nel contesto dell’RRF.

Gli Stati membri, a loro volta, devono dimostrare che i piani presentati rispettano tale principio; hanno a disposizione una lista di controllo da usare come supporto all’analisi del nesso tra ciascuna misura presentata nel piano e il principio DNSH.

Questo consente alla commissione di valutare in che modo ogni misura non arreca un danno significativo ed è conforme all’RRF.

 

La valutazione del principio DNSH riguarda sia le riforme sia gli investimenti presentati nei piani di ripresa e resilienza dei Paesi membri. Le misure che hanno impatti prevedibili o impattano in modo trascurabile su tutti o su alcuni dei sei obiettivi ambientali godono di un approccio valutativo semplificato; quando una misura sostiene al 100% un obiettivo ambientale è considerata conforme al principio DNSH per quell’obiettivo specifico.

La valutazione DNSH considera l’intero ciclo di vita dell’attività presentata nel piano.

 

PRR: i criteri di valutazione

 

L’attività del piano per la ripresa e la resilienza è valutata dalla Commissione europea sulla base dei seguenti criteri:

 

  • pertinenza: contribuisce in modo adeguato ai sei pilastri dell’RRF;
  • efficacia: ha un impatto duraturo sullo Stato membro interessato; i traguardi e gli obiettivi definiti possono essere monitorati e attuati efficacemente;
  • efficienza: i costi totali stimati sono in linea con l’impatto atteso sull’economia e sull’occupazione; previene, individua e corregge la corruzione, la frode e i conflitti d’interesse;
  • coerenza: prevede riforme e progetti di investimento che rappresentano azioni concrete.

 

Lo Stato membro deve comunicare due volte l’anno i progressi compiuti nella realizzazione del piano per la ripresa e la resilienza.

Entro il 20 febbraio 2024 la Commissione presenta al Parlamento e agli altri organi competenti una relazione di valutazione indipendente sull’attuazione dell’RRF, contenente obiettivi conseguiti, efficienza nell’uso delle risorse e se le azioni intraprese risultano ancora pertinenti; entro il 31 dicembre 2028, presenta una relazione di valutazione ex-post indipendente, in cui è esaminato in modo globale l’impatto sul lungo periodo.

 

Tassonomia Ue finanza sostenibile: il nostro supporto alle imprese

 

Il Regolamento Tassonomia ha introdotto un’importante novità per le imprese che sono tenute alla pubblicazione della dichiarazione non finanziaria; ha definito i sei obiettivi ambientali che consentono di individuare l’eco sostenibilità delle attività economiche delle imprese.

 

Cosa facciamo per te:

 

  • se hai l’obbligo della DNF dal 1° gennaio 2022 vanno inseriti gli obblighi informativi inerenti alle attività eco sostenibili della tua impresa. Ti supportiamo lungo tutto il percorso per la redazione della dichiarazione non finanziaria, fornendoti una consulenza personalizzata sulle attività che la tua azienda può intraprendere per essere più sostenibile e competitiva;
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